Q&A — Bitcoin Tax&Law

Stefano Capaccioli
8 min readFeb 20, 2021

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Di seguito una sessione di Q&A su Bitcoin Tax&Law.

1. Sono una persona fisica e possiedo bitcoin; cosa ne pensa il fisco italiano?

Bella domanda.

Come persona fisiche, potete acquistare e vendere tutto ciò che non è espressamente vietato.

Quindi il bitcoin non è vietato e quindi potete comprarlo.

Il Fisco non pensa.

Il Fisco segue e deve seguire le norme.

Una premessa

Valgono le fonti del diritto. vale a dire un ordine gerarchico delle norme

NON SONO FONTI DEL DIRITTO.

Risoluzioni, interpelli, comunicati stampa, Tweets, dichiarazioni alla TV, informazioni dalla cugina che ha un’amica che lavora al CAF o dal cognato che è un ex finanziere in pensione, articoli su Gente, Facebook, Wikipedia, uno su YouTube, Dr. Google, salotti vari di Barbara d’Urso, il Bar, risposte del numero verde dell’AdE, il barbiere, i forum dedicati e nemmeno l’Università della Vita.

Non esiste quindi l’interpello libera tutti.

Ma le fonti che valgono sono:

Costituzione, Trattati Internazionali Ratificati, Direttive e Regolamenti Europei (e interpretazioni della CGEU), Leggi e Regolamenti.

Questa premessa è necessaria perché troppe volte leggo che esiste un interpello e quindi tutto è chiarito

Non è così

La Cass. a Sezioni Unite 23031 del 9.10.2007 ha sancito:

Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all’amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest’ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell’amministrazione finanziaria.

Quindi

L’Agenzia delle Entrate NON PUÒ INTERPRETARE IN FORMA AUTENTICA

L’Agenzia delle Entrate NON REGOLA

L’Agenzia delle Entrate NON PUÒ INTRODURRE TASSAZIONE O TRIBUTI

Sfortunatamente è necessario partire dalle basi perché pare che troppi se ne siano dimenticati quando parlano o scrivono

E tocca partire da li

COSTITUZIONE

Art. 23: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

2. Quindi il FISCO non pensa?

Il Fisco applica le norme e può dare direttive indicative.

3. Quindi il bitcoin è tassato?

La questione è dubbia perché tocca partire dalle norme e da cosa è il bitcoin, le criptovalute e le criptoattività.

4. Perché bitcoin, criptovalute e criptoattività sono diverse?

Si, poiché dietro i protocolli vi sono funzioni e sistemi diversi e ognuno deve essere visto a sé. Non esiste una formula ONE SIZE FITS ALL!

5. Torniamo al bitcoin: quali sono le norme?

La norma fondamentale è il TESTO UNICO DELLE IMPOSTE DIRETTE.

In tale Testo Unico si trovano le definizioni.

Art. 1. — Presupposto dell’imposta. “1. Presupposto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e’ il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell’articolo 6”.

Quindi per essere imponibile il reddito deve essere previsto nell’articolo 6

Art. 6. — Classificazione dei redditi.

“1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b) redditi di capitale; (redditi derivanti da impiego di capitale)

c) redditi di lavoro dipendente;

d) redditi di lavoro autonomo;

e) redditi di impresa;

f) redditi diversi. (di natura finanziaria)

Leggendo le varie categorie, per una persona fisica ha rilievo i redditi diversi di capitale (senza entrare nelle questioni di reddito di impresa per chi lo fa professionalmente)

1. Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, ne’ in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: (…)

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente; (…)

6. Cosa è il bitcoin quindi?

Il bitcoin non è nulla e quindi può essere tutto.

Il problema è come lo interpretiamo.

L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblici una risoluzione e due interpelli

2016–2018–2020 (ogni due anni)

7. Si legge continuamente di 51.000 per almeno sette giorni. Cosa è questa informazione?

Se i bitcoin sono assimilabili a valute estere (E NON LO SONO), si dovrebbe prendere tutte le norme e quindi tutti i principi.

Le norme sanciscono:

“Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;”

“Le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d’imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire per almeno sette giorni lavorativi continui.”

Quindi i 51k è la conversione di 100.000.000 di lire in euro.

8. Cosa è un interpello?

L’interpello è un’istanza che il contribuente rivolge all’Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

Il parere espresso dall’Agenzia non vincola il contribuente, che può decidere di non uniformarsi.

Gli uffici dell’Agenzia, invece, salva la possibilità di rettificare il parere, non possono emettere atti impositivi e/o sanzionatori difformi dal contenuto della risposta fornita in sede di interpello, nel presupposto che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell’istanza.

Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell’istanza, la risposta all’interpello non produce effetti vincolanti per l’Agenzia.

9. E quali sono stati gli interpelli?

- Risoluzione n. 72/E del 02.09.2016.

- Risposta all’interpello n. 14 del Settembre 2018.

- Risposta all’interpello n. 110 dell’Aprile 2020.

10. E cosa dicono?

L’Agenzia delle Entrate appare orientata nell’equiparazione delle criptovalute alle valute estere (Risoluzione n. 72/2016), pur sostenendo che la conversione a pronti delle stesse non genera alcuna materia imponibile, con la affermazione:

“Per quanto riguarda, la tassazione ai fini delle imposte sul reddito dei clienti della Società, persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell’attività d’impresa, si ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa”

La soluzione delle valute estere viene posta in discussione con la Risposta n. 14/2018, dato che i token vengono analizzati per la configurazione quali utility token ed indicato come possano costituire redditi di cui al c-quater, escludendone quindi la natura quale valute estere.

Tale distinzione viene rimarcata anche dalla Risposta n. 110/2020.in cui si analizzano sempre i token, ancorché prevalentemente da un punto di vista IVA, sottolineandone l’assoggettabilità ad IVA se la funzione è diversa rispetto a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 22 ottobre 2015 (causa C-264/14, Hedqvist) — non ha “altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento” (cfr. punti 49 e 52).

Ulteriori frammenti sono rinvenibili nella Sentenza del Tar Lazio, sez. II ter, 28 gennaio 2020, n. 1077, che pur essendo limitata all’obbligo di dichiarazione per il monitoraggio tributario, indica come:

“Secondo l’Avvocatura, non sarebbe il modello di dichiarazione che attribuirebbe rilevanza fiscale al possesso di criptovalute, precisando che:

– Non sono soggette a tassazione le operazioni a pronti in quanto manca la finalità speculativa, salvo generare plusvalenza/minusvalenza allorquando la valuta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) o “conti” digitali per i quali la giacenza media superi un controvalore di euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta, ai sensi del comma 1, lettera c-ter) e del comma 1-ter, dell’articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, i redditi derivanti dalle cessioni a termine, ai sensi del comma 1, lettera c-ter), dell’articolo 67 del TUIR;

– Sono soggetti a tassazione come redditi diversi di natura finanziaria, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c quater), del TUIR, quelli derivanti dalle operazioni sul mercato FOREX e Contract for Difference (CFD) aventi ad oggetto valute virtuali.”

11. E la Guardia di Finanza?

Il Comando Generale nella Circolare 1/2018 ha sollevato un dubbio.

Ipotesi che in astratto, infatti, un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori — in sede di eventuale, successiva attività ispettiva — che tali somme rinvengano da vincite da gioco su piattaforme on line.

Quindi attenzione a predisporre adeguati supporti dato che è possibile una contestazione di tal genere

12. E quindi?

La situazione è da verificare caso per caso.

Ogni caso fa storia a sé, ha il suo profilo di rischio, le sue particolarità e la sua soluzione (o non soluzione).

13. Esistono altri obblighi per le persone fisiche?

Si, il Monitoraggio Tributario che non c’entra nulla con la tassazione

D.L. 28.06.1990 n. 167 — Art. 4 Dichiarazione annuale:

Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (…), residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Quindi i principi sono:

1. Detenzione

2. All’estero

3. Investimenti / attività di natura finanziaria

4. Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia

14. Ed i bitcoin?

Nelle istruzioni alla dichiarazione vengono individuati ciò che è da dichiarare.

Allego uno screenshot delle istruzioni

Quindi sono equiparate alle altre attività finanziarie estere.

E NON ALLE VALUTE ESTERE!

15. Per le criptovalute detenute in Italia esiste una esenzione?

Questione aperta, ma l’esenzione non appare applicarsi

Le esenzioni sono nel comma 3 della norma:

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Non essendo gli Exchanger intermediari con flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi

Questa esenzione non si applica, come non può applicarsi quella per i depositi o conti corrente poiché sono attività virtuali

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Stefano Capaccioli

Law & Tax Expert on Gold and Cryptocurrencies. Author of ‘Criptovalute e bitcoin: un’analisi giuridica’ http://goo.gl/p6LWgG . Located in N43.46332° E11.88010°